Acustica in edilizia, aggiornamenti dalla Toscana

Decreto Dirigenziale n. 16086 del 7 novembre 2017

Nella regione Toscana, con il trascorrere dei giorni, si fa sempre più chiara e definita la situazione inerente i requisiti acustici passivi degli edifici.

Dopo quanto esposto nel precedente articolo ci sono stati ulteriori sviluppi, che non vanno in sostanza a modificare  quanto già analizzato ma quantomeno a rafforzarlo.

La Regione Toscana aveva provveduto, con le Delibere della Giunta regionale n.646 del 19 giugno 2017 e n. 1031 del 25 settembre 2017, ad adeguare nei termini i moduli unici nazionali alle specifiche normative regionali di settore; adesso con decreto dirigenziale n. 16086 del 7 novembre 2017 ha provveduto ad un successivo aggiornamento dei predetti moduli per tener conto di alcune modifiche normative intervenute.

In seguito  al predetto decreto dirigenziale n. 16086 del 7 novembre 2017, il modulo di attestazione asseverata di agibilità è stato modificato rispetto alla versione precedente del 25 settembre 2017; mentre prima non veniva fatta alcuna menzione in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, adesso vi è uno specchietto completamente dedicato.

Modulo di attestazione asseverata di agibilità, contenuti in materia di acustica in edilizia

Di seguito si riporta un estratto del nuovo modulo di attestazione asseverata di agibilità, nella parte dove vengono richiamati i requisiti acustici degli edifici.

acustica

Come si vede esistono due opzioni di scelta, o che l’intervento non rientra nell’ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 o che vi rientra.

Molti progettisti sono dell’opinione che l’applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 sia limitata esclusivamente agli edifici di nuova costruzione, ma non è così. Sono moltissime le tipologie di intervento che vi possono rientrare, per questo è bene, ogni qualvolta vi sia un dubbio in merito all’applicabilità o meno del decreto, che il professionista si interfacci con un esperto del settore al fine di valutare il caso specifico.

Se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997, nasce l’obbligo di allegare al modulo di attestazione asseverata di agibilità, l’attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici corredata di relazione di prova in opera a firma di tecnico competente ai sensi delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 1018/2017.

Nulla cambia in termini di documentazione da presentare all’amministrazione comunale, rispetto a quanto visto nell’articolo precedente. La novità principale sta nelle ultime parole riportate, che sono “ai sensi delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 1018/2017″.

Come avevamo visto le linee guida non hanno valore di legge a meno che non richiamate dalle amministrazioni comunali all’interno del proprio regolamento per la disciplina per le attività rumorose o regolamento igienico-edilizio.

La Regione Toscana le richiama all’interno della nuova modulistica per quanto riguarda la relazione di prova che deve essere effettuata ai sensi di quest’ultime. Come detto la modulistica è stata modificata sulla base di un decreto dirigenziale che quindi ha valore di legge.

Questa procedura fa si che le linee guida, perlomeno per quanto riguarda i contenuti della relazione di prova da allegare all’attestazione conclusiva dei requisiti acustici degli edifici, diventino cogenti, indipendentemente dal fatto che le amministrazioni le abbiano adottate o meno.

Contenuti minimi della relazione di prova in opera a firma di tecnico competente in acustica

All’interno delle linee guida, nell’Allegato 1-C, sono riportati i contenuti minimi che deve avere la relazione di prova.

 

 

 

 

Written by Emiliano Convito

Tecnico specializzato in acustica applicata all'edilizia e ambientale. Opera su tutto il territorio nazionale da oltre 10 anni.

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