Acustica in edilizia, cosa cambia in Toscana dal 15 Novembre 2017

Grandi novità in Toscana per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici, novità che cambieranno radicalmente l’approccio che sino ad oggi c’è stato con la materia da parte di progettisti, direttori lavori e imprese esecutrici.

Facciamo un riassunto di quanto avvenuto nell’ultimo messe e mezzo.

In data 25 Settembre 2017 la Regione Toscana con Delibera 1031, deliberava:

  •  di approvare i moduli unici regionali in materia di attività commerciali e assimilate (SCIA, Permesso a costruire, Modulo di attestazione asseverata di agibilità, ecc.).

A molti è sfuggito che nella stessa giornata, del 25 Settembre 2017, la Regione approvava un’ulteriore Delibera la 1018, nella quale deliberava:

  • 1) di approvare (…) i criteri contenuti nel documento titolato “Linee guida per l’effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità” (…)
  • 2) di rinviare ad un successivo Decreto del Dirigente regionale competente l’approvazione di apposita modulistica, da pubblicare sul sito web della Regione, per l’attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici da predisporsi in coordinamento con il modulo unico regionale di attestazione di agibilità di cui alla dgr 646/2017;
  • 3) (…)

Le linee guida, in fase di osservazione ormai da tempo, vengono pertanto approvate con la Delibera 1018. Ricordiamo che le linee guida non hanno valore di legge infatti la regione al loro interno riporta tale frase:

  • Le linee guida riportate nella pubblicazione, (…), possono costituire un utile strumento di indirizzo e comportamento omogeneo sul territorio regionale, che le diverse Amministrazioni interessate potranno applicare nei propri procedimenti amministrativi.

Le finalità delle linee guida sono espressamente dichiarata nel paragrafo “2. Finalità”, che riporta quanto segue:

  • Le presenti linee guida hanno la finalità di consentire un’applicazione omogenea sul territorio regionale della vigente normativa in materia e di disciplinare nello specifico la gestione da parte delle Amministrazioni Comunali di competenza delle:
    a) modalità di presentazione e analisi della documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici degli edifici;
    b) modalità di effettuazione dei controlli sui requisiti acustici degli edifici.

Pertanto, anche se non obbligatorie, verranno sicuramente adottate dai comuni; l’adozione potrà avvenire attraverso un aggiornamento del regolamento per la disciplina delle attività rumorose, ove presente, o attraverso un aggiornamento del regolamento igienico-edilizio, essendo i requisiti acustici passivi elemento fondamentale per il rilascio di agibilità. Non può avvenire un’adozione senza richiamarle espressamente in quanto come riportato trattasi di linee guida.

All’interno della Delibera 1018, come visto in precedenza, si parla inoltre di rinviare ad un successivo Decreto del Dirigente regionale competente l’approvazione di apposita modulistica per l’attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici da predisporsi in coordinamento con il modulo unico regionale di attestazione di agibilità. Di tale modulistica si parla all’interno delle predette linee guida.

E qui arriva la svolta, il colpo a sorpresa, quello che nessuno si aspetta in tempi così rapidi.

Con il Decreto 24 ottobre 2017, n. 15328, pubblicato nel B.U.R.T. 44 del 31.10.2017 – Parte II, viene approvata la modulistica per l’attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (richiamata dalle linee guida e dalla Delibera 1018).

Analizzeremo nel dettaglio questa modulistica che entrerà in vigore il 15 novembre 2017 e che costituirà parte integrante e sostanziale dell’attestazione asseverata di agibilità.

Le figure richiamate nella modulistica sono molteplici:

  • Progettista architettonico;
  • Progettista strutturale;
  • Direttore dei lavori;
  • Legale rappresentate/titolare di impresa esecutrice dei lavori soggetti a verifica del raggiungimento dei requisiti acustici passivi e/o in grado di condizionarne il raggiungimento;
  • Tecnico competente in acustica ambientale.

Il modulo al suo interno prevede tre attestazioni.

1° Attestazione

Tutte le figure precedentemente individuate ad esclusione del tecnico competente in acustica attestano la congruità delle verifiche e del numero di misurazioni eseguite per la caratterizzazione di strutture e impianti nelle modalità di esercizio effettivo, reputando i locali verificati essere quelli maggiormente critici e pertanto atti a rappresentare in via cautelativa l’intera struttura in esame.

2° Attestazione

Il tecnico competente in acustica , preso atto di quanto attestato dalle predette figure,  in ordine alla congruità delle verifiche, attesta il rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97 (…)

A mio avviso l’attestazione del tecnico competente è riferita esclusivamente al campione di misurazioni effettuate, infatti reputo che una figura che non partecipi al processo progettuale e realizzativo di un opera ma entri in causa solo ad opera ultimata, non può dichiararne il rispetto dei limiti per la sua interezza; l’estensione del rispetto dei limiti dei requisiti acustici viene effettuata attraverso la prima attestazione riportata,  a firma di tutte le figure presenti ad esclusione del tecnico competente in acustica.

3° Attestazione

Tutte le figure professionali presenti attestano inoltre attraverso l’utilizzo di una tabella riepilogativa, il numero di misurazioni effettuate, i parametri verificati, i risultati ottenuti e il rispetto  o meno dei valori limite dettati dal D.P.C.M. 05.12.1997.

Il documento si conclude con una dichiarazione da parte di tutte le figure, dove  dichiarano all’unisono di essere consapevoli che l’Amm.ne Comunale, in collaborazione con l’azienda USL, effettua controlli a campione volti a verificare la rispondenza della certificazione prodotta e l’effettivo rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 05.12.1997, e in caso di evidente non conformità, le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si configurano anche ai parametri erroneamente indicati come non applicabili, in relazione a partizioni/impianti non oggetto di prova verificati successivamente non conformi.

Inoltre il modulo di attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, impone l’obbligo di allegare e depositare insieme ad esso e alla la relazione di prova in opera attestante l’effettivo raggiungimento dei richiesti Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale).

È una rivoluzione rispetto a quanto fatto sino adesso in Toscana, primo fra tutti nasce, come visto, l’obbligo di misurazioni in situ, ad opera terminata, determinanti per l’attestazione del rispetto in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici e secondo, viene fatta acquisire a tutte le figure professionali richiamate nel modulo, consapevolezza sulle responsabilità amministrative e penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci.

 

Written by Emiliano Convito

Tecnico specializzato in acustica applicata all'edilizia e ambientale. Opera su tutto il territorio nazionale da oltre 10 anni.

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