Regione Toscana – Profili di responsabilità del tecnico competente in acustica

Qualche periodo fa, a seguito di varie conversazioni con illustri colleghi acustici, si è insinuato in me un atroce dubbio, riguardo le responsabilità del tecnico competente in acustica.

Il dubbio riguardava le responsabilità del tecnico, una volta apposta la sua firma sull’attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, documento previsto obbligatoriamente dalla Regione Toscana nei casi di nuova costruzione, al momento dell’asseverazione del’agibilità del fabbricato.

Dall’accordo stato regioni la modulistica per l’edilizia dovrebbe essere stata unificata, quindi a rigore di logica questo argomento potrebbe riguardare non solo la Toscana ma potenzialmente tutte tutto il territorio nazionale.

Questa “attestazione conclusiva” è accompagnata da una relazione al cui interno sono presenti le misure che il tecnico competente in acustica ha eseguito presso il fabbricato del quale deve essere asseverata l’agibilità.

Ad oggi non esiste legge alcuna che indichi un numero minimo di campionamenti da effettuare all’interno di un edificio di nuova realizzazione.

Allo stato attuale esistono come riferimento, esclusivamente la norma UNI 11367:2010 per gli edifici seriali e la UNI 11444:2012 per gli edifici non seriali.

L’atroce dubbio sta nel fatto se il tecnico che esegue le misurazioni finali e che può essere individuo totalmente esterno all’iter progettuale/realizzativo dell’opera e giungere solo a giochi fatti, una volta firmata tale “attestazione conclusiva” diventa corresponsabile, con le altre figure presenti, per l’intero edificio e non soltanto per le partizioni/impianti, in esso testate.

L’Avvocato Santo Durelli di Genova, chiamato dal sottoscritto in causa per dare una risposta a quest’annosa questione, regalandoci ore del suo prezioso tempo, con il proprio contributo, ha voluto fare chiarezza, su questa problematica, evidenziando le responsabilità che ci assumiamo firmando tale “asseverazione conclusiva” e i potenziali rischi cui andiamo incontro, in caso di contenzioso.

Credo che molti abbiano sottovalutato o non preso affatto in considerazione il peso che quella firma può avere.

Spero che la lettura del documento che l’Avvocato Santo Durelli gentilmente mi ha permesso di condividere con voi, ci faccia rendere conto che il nostro lavoro non può essere regalato e che non si può essere sempre “accondiscendenti” con i committenti, perché potremmo ritrovarci, a causa di una firma messa, forse con un po’ troppa leggerezza, in situazioni potenzialmente catastrofiche per le nostre finanze (in quanto come vederemo nel documento allegato, in tutta probabilità non coperti dalle nostre assicurazioni professionali).

Non voglio dare nessuna anticipazione sul contenuto del documento; prendetevi cinque minuti del vostro tempo e guardate dietro ad una firma, quante infinite insidie possano celarsi.

Riporto un’estratto, a mio avviso cruciale, dell’attestazione conclusiva sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, presente nella modulistica della Regione Toscana:

Il TCA […] attesta il rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97, così come già previsto dalle ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d’opera al progetto iniziale.

Buona lettura e meditiamo gente! Meditiamo!

Commento a Linee guida RAP Toscana – Avv. Santo Durelli

Emiliano Convito

Written by Emiliano Convito

Tecnico specializzato in acustica applicata all'edilizia e ambientale. Opera su tutto il territorio nazionale da oltre 10 anni.

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